L’azione revocatoria è ammissibile anche quando l’alienazione di un bene rende più difficile il soddisfacimento del credito

L’azione revocatoria è ammissibile anche quando l’alienazione di un bene rende più difficile il soddisfacimento del credito
05 Luglio 2019: L’azione revocatoria è ammissibile anche quando l’alienazione di un bene rende più difficile il soddisfacimento del credito 05 Luglio 2019

Con una recente pronuncia (ordinanza n. 16221/19), la Cassazione civile ha confermato che il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, il c.d. eventus damni, ricorre “non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 16221, 18.06.2019). 

La vicenda sottesa alla decisione della Corte trae origina da un’azione revocatoria promossa da una Banca relativamente ad un atto di compravendita di una porzione di immobile di proprietà del debitore, che era stata accolta in primo grado e confermata in appello. 

Il debitore aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione perchè “sussistevano altri immobili, eventualmente aggredibili”. 

La Corte ha rigettato il gravame sul rilievo che i beni residui erano comunque ipotecati. 

Per la Suprema Corte, infatti, a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria “non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”, come avvenuto nel caso di specie dove “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità della cessione del denaro”. 

La Cassazione, pertanto, ha ribadito che l’azione revocatoria è ammissibile non solo nell’ipotesi di compromissione totale del patrimonio del debitore, ma anche quando l’atto pregiudizievoli determini una variazione tale da rendere più complesso e oneroso il soddisfacimento delle ragioni creditorie. 

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